[:it]Dichiarazione dei redditi ultratardiva: ravvedersi conviene[:]

[:it]

Ultima opportunità per i contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi

Il ravvedimento spontaneo del contribuente viene “premiato” dal Fisco, che riduce notevolmente il carico sanzionatorio di chi, anche se in ritardo, invia la dichiarazione dei redditi entro il termine di presentazione della stessa per l’anno successivo

Il primo termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto lo scorso 31 Ottobre. Dei tanti che non hanno rispettato tale scadenza, molti hanno scelto la strada del “ravvedimento operoso” presentando la dichiarazione entro i 90 giorni successivi. Chi si è avvalso di tale provvedimento concesso dal Legislatore, ha potuto beneficiare della riduzione della sanzione amministrativa fino a 1/10 del minimo (art. 13, comma 1, lettera c, Dlgs 472/1997).
Il termine dei 90 giorni, però, è scaduto lo scorso 29 Gennaio. La tardività della dichiarazione originaria non è più sanabile e il Fisco può procedere da un momento all’altro con l’accertamento induttivo nei confronti di chi ha omesso la dichiarazione.

Chi è tra i ritardatari, comunque, non ha motivo di disperare. C’è ancora una cosa che può fare. Si tratta della “dichiarazione ultratardiva“, l’ultimo salvagente a cui i contribuenti più distratti possono aggrapparsi per limitare le sanzioni derivanti dall’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
Secondo l’articolo 1, comma 1 del Dlgs n. 471/97, si può ridurre il carico sanzionatorio presentando la dichiarazione entro il termine per l’invio di quella relativa al periodo di imposta successivo, purché prima che si venga formalmente a conoscenza dell’avvio di qualsiasi attività di controllo fiscale o penale. Così facendo, la sanzione per omessa dichiarazione può essere dimezzata: dal 120% – 240% delle imposte dovute, sarà ridotta al 60% – 120%.
È sufficiente inviare il prima possibile la “dichiarazione ultratardiva”, quindi, per vedere attenuate le conseguenze dell’inadempimento.

Ma c’è dell’altro. Come siega Il Sole 24Ore, se, oltre a presentare la dichiarazione, “il contribuente versa anche le imposte che alle scadenze ordinarie avrebbe dovuto corrispondere con ravvedimento operoso, le sanzioni irrogabili per l’omissione dichiarativa saranno applicate in misura fissa e non più proporzionale”. Secondo la circolare n. 54/E/2002, par. 17.1, qualora al momento dell’accertamento dovesse emergere un’ imposta pari a zero in conseguenza del regolare versamento del tributo mediante ravvedimento, la sanzione per l’omessa dichiarazione dei redditi va da 250 a 1000 euro.

In sintesi, per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro il 31 ottobre e che non si sono ravveduti entro il 29 gennaio, si prospettano varie alternative:
– se continueranno a non agire, omettendo la dichiarazione e non versando l’imposta, vedranno applicarsi una sanzione in misura piena pari al 120% – 240% del tributo dovuto;
– se invieranno entro i termini dell’anno successivo una “dichiarazione ultratardiva” vedranno dimezzata la sanzione al 60% – 120% del tributo dovuto;
– se invieranno la dichiarazione ultratardiva e verseranno le imposte dovute prima dei controlli, la loro sanzione sarà tra i 250 e i 1000 euro.
– se invieranno la dichiarazione ultratardiva e verseranno, entro l’anno di imposta successivo, le imposte dovute, subiranno una sanzione tra i 150 e i 500 euro.[:]