Risarcimento danni per vacanza rovinata

Quando e come richiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata

Ritardi aerei, voli cancellati, bagagli smarriti, hotel diversi dalle immagini viste online, navette inesistenti, escursioni annullate: il tanto sognato periodo di relax si trasforma in un incubo da cui non vediamo l’ora di uscire.

A tutelare il viaggiatore scontento o ingannato è la legge: purché il danno non sia «di scarsa importanza» (articolo 1455 del Codice civile), la “vacanza rovinata” dev’essere risarcita. Non solo perché, chiaramente, rappresenta una perdita economica, ma anche perché comporta un danno psicologico.

Il Codice del turismo (Dlgs 79/2011) – che è stato recentemente modificato, e dal 1° luglio scorso ha esteso anche agli acquisti online “combinati” la tutela riservata al pacchetto turistico – stabilisce all’articolo 47 che «il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta».

Il diritto al risarcimento non riguarda semplicemente il danno patrimoniale. Quest’ultimo si traduce in una perdita economica: ad esempio, mi hanno perso il bagaglio, il mio bagaglio ha un valore economico che mi deve essere risarcito; oppure: a causa di un ritardo del volo aereo, ho perso la coincidenza e ho dovuto comprare un altro biglietto aereo / ho dovuto pagare una notte in hotel ed ho pertanto diritto al rimborso.

Il danno da vacanza rovinata invece consiste proprio nella perdita di un’occasione di relax. Se si sono verificate circostanze che hanno impedito il godimento della permanenza, il turista deve essere risarcito per la sofferenza e lo stress subiti, soprattutto se si tratta di viaggio di nozze, in quanto occasione “unica ed irripetibile”.

Il cliente ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa della cattiva organizzazione e gestione del viaggio: ma a chi deve rivolgersi per ottenerlo? Alla compagnia aerea? All’hotel? Al responsabile delle escursioni?

Se il cliente ha acquistato un pacchetto vacanze presso un’agenzia di viaggi o tour operator, sarà quest’ultimo a dover risarcire il danno da vacanza rovinata, anche se causato da terzi (per esempio dalla compagnia aerea che ha cancellato il volo senza preavviso).

Chi vuole fornire la prova del danno deve documentare quanto accaduto, meglio se con filmati o fotografie. Ad esempio, nel caso in cui la struttura alberghiera sia difforme rispetto alle immagini mostrate dal tour operator, è importante che il turista scatti delle fotografie che dimostrino le condizioni della stanza.

In caso di bagaglio smarrito è possibile chiedere il risarcimento danni, tuttavia ad essere responsabile non è il tour operator ma la compagnia aerea di appartenenza del volo.

Infatti, in caso di bagaglio smarrito, occorre rivolgersi all’ufficio Lost&Found dell’Aeroporto, denunciarne lo smarrimento e chiedere la consegna gratuita del bagaglio in hotel. La Convenzione di Montreal, a cui hanno aderito moltissime compagnie aeree, stabilisce che il bagaglio si considera smarrito trascorsi 21 giorni dalla denuncia e che, solo dopo questo lasso di tempo, il viaggiatore può chiedere il risarcimento.

Il reclamo va inviato per iscritto, con la relativa documentazione allegata e non oltre i 10 giorni lavorativi dal rientro a casa o nel luogo di partenza. L’invio ( e, soprattutto, la ricezione) deve essere “certificato”: può essere fatto via Pec o con una raccomandata con ricevuta di ritorno.