[:it]Conto Cointestato: domande e risposte[:]

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La Cassazione ridefinisce le regole e chiarisce molti dubbi

Il Supremo Collegio è intervenuto sulla natura giuridica del conto cointestato e sulle corrette procedure in caso di donazione, debito, separazione o morte.

La cointestazione del conto corrente presenta indiscutibili vantaggi. È per questo che il conto corrente cointestato è uno dei prodotti finanziari più richiesti agli Istituti di Credito. Ma ci sono situazioni che rendono particolarmente problematico essere titolare di un conto cointestato. Per esempio: Cosa accade in caso di separazione tra coniugi cointestatari o in caso di morte di uno dei contitolari? E ancora: Chi paga i debiti contratti da una delle parti? Oppure: Il cointestatario è libero di prosciugare l’intero conto?
Grazie alle più recenti sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, sono stati chiariti molti dei dubbi legati agli effetti legali della cointestazione di un conto corrente. Ecco alcune domande a cui è stata data risposta.

Cointestare un conto corrente equivale a una donazione?
. Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 77/2018 del 4.01.2018, “debito e credito solidale si dividono in quote uguali“. I titolari dello stesso conto sono proprietari al 50% delle somme già versate o che saranno versate in seguito. A meno che non si dimostri il contrario. La stessa sentenza, infatti, continua: “ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo”. La presunzione di donazione, quindi, può cadere se ci sono prove del fatto che il conto è di proprietà di una sola persona e che la cointestazione è solo finalizzata a una migliore gestione del denaro. Per esempio un padre potrebbe dimostrare di aver cointestato il suo conto con il figlio solo per essere aiutato in quelle operazioni allo sportello che, per via dell’età, non è più in grado di svolgere da solo e non con l’intenzione di effettuare una donazione. Oppure: in caso di separazione il marito potrebbe dimostare che la cointestazione del conto con la moglie aveva il solo scopo di rendere a entrambi più agevole la normale gestione familiare ma che il conto, alimentato dal solo stipendio del marito, non deve essere ripartito in parti uguali.

Il titolare di un conto cointestato può prelevare più della metà dei soldi?
. Non ci sono limiti alla somma che ciascun titolare può prelevare: la banca non può opporsi neanche nel caso in cui una delle parti svuoti completamente il conto. Ciò non significa comunque che l’eventuale parte lesa non possa rivalersi contro l’altro titolare. Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 26991/2013, “ciascun cointestatario non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto”. Ne consegue che il titolare del conto che non aveva dato il consenso al prelievo, potrà esigere la restituzione della sua parte fino a ricostituire la metà del deposito. Per esempio, nel caso di una cointestazione tra coniugi, la moglie potrebbe prelevare l’80 % della somma depositata sul conto; nessuno in banca glielo impedirà. Ma il marito, qualora non le avesse dato il consenso, potrà chiedere la restituzione del 30% della somma prelevata, per ripristinare il suo 50% in banca.

Anche i debiti si dividono a metà tra contitolari?
. È sempre la sentenza della Corte di Cassazione n. 77/2018 del 4.01.2018 a spiegarlo:”debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente”. Come per il credito, quindi, anche per il debito vale il principio di solidarietà in virtù del quale il pagamento del debito è esigibile, anche per intero, da entrambi i correntisti. In altre parole, ciascuno dei due potrebbe essere costretto a pagare tutto il debito, salvo poi rivalersi contro l’altro cointestatario per la sua parte del debito (ossia il 50%).

È necessario rivolgersi al notaio per cointestare il conto?
No. A meno che non si tratti del trasferimento di somme ingenti. In questo caso, poiché, come si è detto, la cointestazione è una donazione a tutti gli effetti, è necessaria la firma davanti al notaio.

In caso di cointestazione tra genitore e figlio, a chi vanno i soldi alla morte del genitore?
La disponibilità presente sul conto viene divisa tra il figlio cointestatario e il resto degli eredi. Al primo va il 50% dell’intero importo presente sul conto, mentre il resto viene diviso fra gli altri eredi ( incluso il cointestatario se considerato tale) in proporzione alle rispettive quote. Se, però, si riesce a dimostrare che la donazione era solo fittizia, tutto l’importo del conto viene diviso fra gli eredi. Infine, se si riesce a dimostrare che il titolare del conto voleva donare al cointestatario l’intero importo, gli altri eredi saranno completamente esclusi dall’eredità.[:]