[:it]Bitcoin & Co nella dichiarazione dei redditi[:]

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Ecco come il Fisco tassa i guadagni da criptovalute

Criptovalute come valuta estera: tassati al 26% i guadagni della compravendita se effettuati su wallet con giacenza media sopra 51.645,69 euro

Anche per le criptovalute è arrivato il tempo delle tasse: da quest’anno vanno inserite nel quadro RW della Dichiarazione dei Redditi, se detenute al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Questa l’importante indicazione contenuta in una risposta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a un’istanza di interpello presentata da un contribuente.
Le questioni affrontate dall’Agenzia delle Entrate in tema di criptovalute assumono grande rilevanza, visto che la stagione dichiarativa ha ormai preso il via e considerato che sul punto sono tante le incertezze espresse da operatori e contribuenti.

Coerentemente alla risoluzione n. 72/E/2016, documento che ha assimilato le valute virtuali a quelle estere, l’Agenzia conferma che, nel rispetto della circolare n. 38/E/2013 sul monitoraggio fiscale, anche le valute virtuali ricadono nell’obbligo dichiarativo RW.
Ai fini Irpef, l’Amministrazione ribadisce che le valute virtuali, se detenute al di fuori del regime di impresa, possono generare un reddito diverso tassabile secondo i principi che regolano le operazioni aventi a oggetto valute tradizionali, previsti dall’articolo 67 del Tuir: i proventi da cessione a titolo oneroso di valuta riveniente da depositi e conti correnti esteri assumono rilevanza fiscale se, nel periodo d’imposta, la giacenza media di tali depositi e conti correnti calcolata utilizzando il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, è superiore al controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi. Applicato alle criptovalute, depositi e conti correnti corrispondono ai portafogli elettronici (wallet) di criptovalute, mentre il tasso di cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sulla base del quale effettuare il calcolo della giacenza media nel periodo d’imposta, corrisponde al rapporto di cambio tra valuta virtuale ed Euro.
La giacenza va calcolata sulla base del rapporto di cambio al 1° gennaio, rilevato sul sito su cui il contribuente ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello su cui ha effettuato la maggior parte delle operazioni. La plusvalenza (al netto di eventuali minusvalenze scomputabili) va dichiarata nel quadro RT, utilizzando il criterio Lifo in caso di vendite parziali, liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26%. Il costo, se non documentabile, può essere calcolato dividendo l’importo del bonifico effettuato all’exchanger per il numero di criptovalute acquistate.

Sono due, quindi, i quadri della dichiarazione dei redditi che coinvolgono i possessori di criptovalute: il quadro RW nel quale, devono essere inserite le attività finanziarie estere (a cui le criptovalute sono state equiparate) detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari finanziari; il quadro RT dove andranno dichiarate le plusvalenze realizzate, sottoposte a tassazione del 26%.
Ai fini Ivafe (versamento dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari), invece, l’Agenzia precisa che le criptovalute non sono soggette a tassazione in quanto l’imposta si applica esclusivamente ai depositi e conti correnti di natura “bancaria”.[:]