[:it]In arrivo “esterometro”, la fattura elettronica estero[:]

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Nuova comunicazione fiscale per le operazioni transfrontaliere

Il 1° gennaio 2019 farà il suo debutto nel mondo degli adempimenti fiscali l’esterometro: la nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle Entrate

Nuovo adempimento fiscale per i titolari di partita IVA che operano con soggetti non residenti in Italia. Escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica, le fatture emesse da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, saranno comunque soggette all’obbligo di garanzia di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. A fornire tale garanzia di comunicazione sarà la fattura elettronica estero, ribattezzata “esterometro”.

Cos’è l’esterometro

Gli operatori IVA residenti in Italia saranno tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni transfrontaliere di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Ai sensi della normativa, la fattura elettronica estero avrà scadenza mensile: dovrà essere inviata ogni mese entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui la fattura verrà emessa o ricevuta. La prima scadenza Esterometro sarà il 28 febbraio 2019.

Come funziona l’esterometro

A partire dal 1° Gennaio 2019 tutte le fatture relative ad operazioni transfrontaliere emesse o registrate dagli operatori IVA presenti in Italia, dovranno essere rese note all’Agenzia delle Entrate. Non saranno soggette all’obbligo le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale oppure è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica.

Le operazioni da includere nella comunicazione sono:

  • fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
  • fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
  • fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

Nella nuova comunicazione occorre pertanto indicare anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale. A tal fine occorre indicare nell’esterometro l’acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta:

  • da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat);
  • da fornitore extracomunitario (autofattura).

Allo stesso modo occorre indicare nell’esterometro le fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia. A differenza delle precedenti, le fatture attive e passive che hanno come controparte un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, non sono incluse nell’esterometro.

Affinché il file xml sia accettato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file, il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.

Esterometro: soggetti inclusi e soggetti esclusi

L’esterometro è obbligatorio solo per i soggetti residenti e stabiliti in Italia. Sono esclusi dall’obbligo tutti i soggetti già esclusi dall’obbligo di fattura elettronica: contribuenti a regime forfettario e minimi, agricoltori, operatori sanitari.

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